Anche i vani inagibili producono reddito e bisogna tenerne conto nell’attribuzione della corretta categoria catastale. È la conclusione cui è giunta la Cassazione con la sentenza 5175/2020 che ha messo fine a un contenzioso sorto tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate.
Catasto e vani inagibili, il caso:
il proprietario di un immobile, composto da piano terra e sottotetto, aveva presentato denuncia di variazione catastale, proponendo per il sottotetto un classamento in A/2 (abitazioni di tipo civile) e per il piano terra in C/2 (magazzini e locali di deposito). L’Agenzia delle Entrate aveva invece classificato l’immobile come A/7 (abitazioni in villini).
Secondo il contribuente, il classamento operato dall’Agenzia delle Entrate non era corretto dal momento che il sottotetto aveva un’altezza inferiore al minimo per essere ritenuto abitabile e il piano terra risultava distrutto, fatiscente e in stato di abbandono.
Per la Commissione tributaria regionale (Ctr) della Campania, le modifiche apportate al sottotetto, con la suddivisione in ambienti e la sistemazione di finestre e un terrazzo, potevano far desumere la destinazione abitativa. La Ctr aveva inoltre osservato che nessun accertamento aveva verificato lo stato del piano terra, aggiungendo che, se fosse stato davvero fatiscente e abbandonato, il contribuente non avrebbe avuto motivo di richiederne l’accatastamento.
Cassazione: i vani inagibili producono reddito
La Cassazione ha affermato che, per l’attribuzione della rendita, bisogna fare riferimento solo alla situazione concreta dell’immobile. Non fanno testo, invece, l’agibilità o la conformità urbanistica. Questo perchè, hanno spiegato i giudici, ogni parte di immobile, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio”.
In sostanza, hanno concluso i giudici, l’eventuale inagibilità non priva l’immobile del suo valore economico.
I giudici hanno quindi dato ragione all’Agenzia delle Entrate, confermando l’aumento della rendita catastale dell’immobile e respingendo le obiezioni del proprietario.
Fonte dell’articolo: Edilportale