L’Agenzia delle Entrate spiega che in questo caso non è possibile richiedere l’agevolazione per interventi di riqualificazione globale.
È possibile richiedere l’ecobonus, nel caso di ristrutturazione con ampliamento, solo per le spese riferibili alla parte esistente.
Ristrutturazione con ampliamento: no ad ecobonus per riqualificazione globale
L’Agenzia ricorda che in quest’ultimo caso l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio. Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, eccetera).
Ampliamenti: come calcolare l’ecobonus per impianti al servizio dell’intero edificio
Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione va calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento.
Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile si dovrà utilizzare un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali.
Ecobonus 2018: come funziona
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2018 ha ridotto dal 65 al 50% la detrazione per:
– finestre, comprensive di infissi;
– schermature solari;
– impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Com’è noto, per tutto il 2018 si può richiedere la detrazione del 65% per:
– l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che l’intervento determini un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
– l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Per le caldaie a condensazione, dal 1° gennaio 2018 si può ancora contare sulla detrazione del 65% solo se rientrano almeno in classe A e se dotate di sistemi di termoregolazione evoluti; in mancanza di questi sistemi di termoregolazione, la detrazione diminuisce al 50%. L’agevolazione non spetta più, invece, se la caldaia ha un’efficienza media stagionale inferiore alla classe A.
[Fonte dell’articolo: edilportale.com]