Gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche come la realizzazione di ascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe rientrano tra i lavori di edilizia libera.

A chiarirlo il Glossario unico per le opere di edilizia libera (DM 2 marzo 2018) che elenca tali interventi tra le opere di edilizia libera, in attuazione dalla disciplina sulla Scia (D.lgs. 222/2016).

Eliminazione delle barriere architettoniche: gli interventi liberi

Secondo il DM 2 marzo 2018, non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi volti all’installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma di montacarichi, servoscala e assimilabili, rampe e ascensori interni.

Per gli ascensori interni, però, il Glossario specifica che gli interventi (anche di messa a norma), per essere considerati liberi, non devono incidere sulla struttura portante.

Rientrano tra gli interventi realizzabili senza titoli abilitativi anche l’installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di dispositivi sensoriali, apparecchi sanitari, impianti igienici e idro-sanitari (legati alle necessità dei soggetti disabili).

Ascensore esterno: come fare per installarlo

In attesa dell’uscita del Glossario unico delle opere realizzabili con la CILA, si può già anticipare, sulla base di ciò che si evince dal D.lgs. 222/2016, che gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio richiedono la CILA.

Tali interventi, infatti, sono ‘più pesanti’ rispetto a quelli realizzabili in edilizia libera.

Ascensori e rampe: quando serve l’autorizzazione paesaggistica

Quasi tutti gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che rientrano nell’edilizia libera sono esenti da autorizzazione paesaggistica; per la rampa però il discorso si complica.

Il l DPR 31/2017, infatti, sottolinea che è esente da autorizzazione paesaggistica la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm; quando la realizzazione di rampe comporta il superamento di dislivelli superiori a 60 cm è necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata.

Per quanto riguarda gli ascensori esterni non richiede alcuna autorizzazione paesaggistica la loro realizzazione negli spazi pertinenziali interninon visibilidallo spazio pubblico mentre è necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata quando la realizzazione di ascensori esterni risulta visibile dallo spazio pubblico.

Ascensori e montacarichi: ok al bonus ristrutturazione

I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori e montacarichi (pur rientrando nelle opere di edilizia libera) accedono alla detrazione Irpef del 50% prevista dal Bonus ristrutturazione.

Anche la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi rientrano nell’agevolazione.

La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.

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Ascensori: bisogna rispettare sempre le distanze minime?

La Legge 13/1989 prescrive che le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.

A confermarlo il Tar Lazio che, con la sentenza 726/2014, ha stabilito che le opere per il superamento delle barriere architettoniche possono essere effettuate in deroga alle norme sulle distanze minime dei regolamenti edilizi.

Fanno eccezione gli articoli 873 e 907 del Codice Civile che prescrivono una distanza minima di tre metri che può essere incrementata dalle disposizioni locali.

Barriere architettoniche in condominio

Installare un ascensore in condominio è un intervento che risponde a diverse esigenze: serve al disabile per conquistare una certa autonomia di movimento e può costituire un ammodernamento richiesto da tutti i condòmini.

La Legge 13/1989 prescrive che nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche i portatori di handicap possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso gli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

I problemi sorgono quando i condòmini non sono d’accordo sul da farsi e ricorrono in giudizio perché temono che sia compromesso il loro diritto ad usufruire degli spazi comuni.

Cosa accade se l’assemblea delibera la realizzazione di un ascensore e alcuni condòmini si oppongono sostenendo che non è compatibile con il servoscala di cui invece hanno bisogno? In questo caso il Tribunale di Roma (con la sentenza 1797/2016) ha disposto la rimozione del servoscala già installato e la sua sostituzione con un modello compatibile con l’ascensore deliberatodall’assemblea.

Infine, più volte i giudici si sono pronunciati (Cassazione con la sentenza 16846/2015) a favore dell’ascensore condominiale anche quando la sua installazione riduce la larghezza della scala condominiale.