La circolare 2/E delle Entrate chiarisce quali sono gli interventi agevolati. Dai balconi alle grondaie, dal cappotto termico agli impianti
Il set degli interventi premiati dal bonus facciate è finalmente chiaro. Le Entrate hanno definito (con la circolare 2/E) il campo d’azione della maxi-detrazione Irpef/Ires al 90% riservata alle spese sostenute nel 2020. È confermato che lo sconto fiscale si applica agli edifici residenziali o non abitativi, purché situati nelle zone urbanistiche A e B o assimilate dalla normativa regionale o comunale.
Ecco il glossario delle opere agevolate, con l’indicazione di quelle che potrebbero anche beneficiare di altri bonus casa.
Balconi
Ok al bonus facciate del 90% per interventi di pulitura e tinteggiatura della superficie, consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi posti sulla facciata esterna. Bonus ammesso anche se i lavori sui balconi rientrano nel recupero o restauro della facciata esterna.
In assenza dei requisiti per il bonus facciate (es. per edifici in zona C o per balconi su facciata interna non visibile dalla strada), c’è la detrazione standard del 50 per cento. Attenzione: in questo caso la manutenzione ordinaria (come la pulizia e tinteggiatura) è agevolata solo sulle parti comuni condominiali.
Cancelli e portoni
Non hanno il bonus facciate, ma possono generalmente beneficiare della detrazione standard del 50 per cento. Se l’intervento è finalizzato a migliorare la sicurezza, risulta agevolato a prescindere dall’inquadramento edilizio (es. cambio della serratura, installazione di grate e così via).
Cornicioni
Ammesso il bonus facciate per i lavori riconducibili al decoro urbano (pulizia, tinteggiatura, consolidamento, ripristino o rinnovo), se si trovano su facciate esterne. Agevolati anche i lavori compresi in interventi complessivi sulla facciata esterna.
Se non ci sono i requisiti per il bonus facciate, c’è la detrazione standard del 50 per cento.
Facciata
Sono agevolati con il bonus del 90% gli interventi di pulitura, tinteggiatura, consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche, rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna. Il tutto, però, a due condizioni:
- deve trattarsi dell’involucro esterno visibile dell’edificio (intero perimetro esterno), escluse le facciate interne non visibili dalla strada o da suolo pubblico.
- se l’intervento influisce dal punto di vista termico, o comunque interessa oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per avere il bonus del 90% bisogna rispettare i requisiti minimi indicati nel Dm 26 giugno 2015 e i valori limite di isolamento termico (trasmittanza) di cui al Dm 26 gennaio 2010.
In alternativa al bonus facciate (es. facciate confinanti con cortili o cavedi), se l’intervento raggiunge i requisiti di isolamento termico, si può avere l’ecobonus del 65%, elevato al 70% per interventi su parti condominiali che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (per queste ultime due detrazioni, già prorogate sino alla fine del 2021 per gli interventi su parti comuni, è possibile la cessione del credito)
Finestre
Non sono premiate dal bonus facciate, così come vetrate, infissi e grate. In caso di riparazione o sostituzionesenza modifiche di materiali, forma e/o colori: detrazione del 50% solo su parti comuni condominiali.
In caso di sostituzione con modifica di materiale, forma e/o colore: detrazione del 50%; in alternativa, è possibile l’ecobonus (che è anche detrazione Ires, e non solo Irpef) se si raggiungono i requisiti di isolamento di cui al Dm 26 gennaio 2010. Anche in quest’ipotesi, per l’ecobonus è possibile la cessione del credito e, per interventi su parti comuni, l’agevolazione è già prorogata fino alla fine del 2021.
Grondaie
Ammesso il bonus facciate per riparazione o sostituzione, se le grondaie si trovano su facciate esterne. Agevolati anche i lavori compresi in interventi complessivi sulla facciata esterna.
Impianti
La detrazione del 90% riguarda solo la sistemazione delle parti impiantistiche che si trovano sulla parte opaca della facciata (es. cavi dei condizionatori o dell’antenna). Su altre parti impiantische, invece, spetta la detrazione standard del 50 per cento.
Lastrico solare
Le coperture orizzontali, come lastrici e terrazze, non sono parte della facciata esterna. Per gli interventi su queste componenti edilizie spettano quindi le altre detrazioni (50% edilizio standard, o ecobonus al 65% se si raggiungono i requisiti di rendimento energetico).
Muro di cinta
Gli interventi sul muro di cinta o su eventuali recinzioni dell’edificio non possono avere il bonus facciate, perché la recinzione non costituisce parte dell’involucro del fabbricato. Questi interventi possono avere il 50% edilizio standard (grate e cancellate potrebbero essere agevolate in quanto opere anti-intrusione).
Ornamenti e fregi
Ai fini del bonus facciate, sono parificati ai balconi. Quindi, hanno il 90% gli interventi – compresa la semplice pulitura o tinteggiatura – dei fregi e degli ornamenti sulle facciate esterne. In alternativa, spetta la detrazione del 50% sui lavori edilizi standard.
Parapetti e pluviali
Ammesso il bonus facciate per riparazione o sostituzione di parapetti e pluviali, se si trovano su facciate esterne. Agevolati anche i lavori compresi in interventi complessivi sulla facciata esterna.
Ponteggio
Le spese per il noleggio del ponteggio per le facciate esterne, anche se pagate a un’impresa diversa da quella che esegue i lavori, sono comprese nella detrazione del 90 per cento.
Progettazione
Rientrano nel bonus facciate anche le spese di progettazione e le altre spese professionali (es. perizie, sopralluoghi, redazione Ape, asseverazione).
Tende e schermature solari
Tende e schermature solari non beneficiano del bonus facciate, ma di una particolare tipologia di ecobonus al 50%, che agevola però l’installazione (non la semplice manutenzione) dei sistemi di schermatura indicati all’allegato M del Dlgs 311/2006. Anche in questo caso, per l’ecobonus è possibile la cessione del credito e, per interventi su parti comuni, l’agevolazione è già prorogata fino alla fine del 2021.
Tetto
Le coperture non sono parte della facciata esterna. Come accade per i lastrici solari, per gli interventi su queste componenti edilizie spettano quindi le altre detrazioni (50% edilizio standard, o ecobonus al 65% se si raggiungono i requisiti di rendimento energetico).
Fonte dell’articolo: Il Sole 24 ORE