Il Consiglio di Stato spiega: l’ordine di demolizione va sempre emesso e successivamente si valuta caso per caso.
La possibilità di sostituire la demolizione di un edificio abusivo col pagamento di una multa deve essere valutata nella fase esecutiva del procedimento.
Questo significa che prima l’Amministrazione deve emettere l’ordine di demolizione e poi valutare se, nel caso concreto, è più opportuna una sanzione pecuniaria.
Il meccanismo è stato spiegato dal Consiglio di Stato con la sentenza 5128/2018.

Demolizione o multa, quando si può scegliere
I giudici hanno spiegato che gli abusi edilizi devono sempre essere puniti ed eliminati, senza badare a eventuali danni che i provati, responsabili degli interventi, potrebbero subire.
Il Comune deve quindi emettere sempre l’ordine di demolizione in caso di accertamento di un abuso edilizio.
“La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria – si legge nella sentenza – deve essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione”.
Il Comune nella scelta tra l’esecuzione della demolizione o una multa alternativa deve considerare se la demolizione possa avvenire “senza pregiudizio della parte eseguita in conformità”.
In presenza di rischi alle parti di edificio in regola, “il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione”.

Demolizione o multa, il caso
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, il Comune aveva respinto una richiesta di condono, presentata dopo l’ampliamento di un immobile e ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. I responsabili avevano affermato che, invece dell’ordine di demolizione, il Comune avrebbe dovuto irrogare una sanzione pecuniaria.
I giudici hanno spiegato innanzitutto che, in base alla Legge 326/2003, non possono essere sanati gli abusi realizzati nelle zone vincolate o in violazione degli strumenti urbanistici. Dato che tutto il territorio del comune era stato precedentemente dichiarato “di notevole interesse pubblico”, l’Amministrazione aveva dichiarato l’ampliamento volumetrico non condonabile.
Non trattandosi di un intervento di manutenzione, i giudici hanno escluso la sanatoria. Dal momento che il ripristino dello stato dei luoghi poteva avvenire senza danneggiare la costruzione realizzata legittimamente, il CdS ha confermato l’ordine di demolizione.

[Fonte dell’articolo: edilportale.com]